L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso un avviso di accertamento per l'imposta unica scommesse contro una società estera di betting per l'anno 2010. La società ha contestato la legittimità dell'imposta e la validità dell'atto per mancata traduzione. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell'imposta, ribadendo che non vi è discriminazione tra operatori nazionali ed esteri e che la tassa non è un'IVA. Ha anche ritenuto sanata la nullità per mancata traduzione, dato che la società si è comunque difesa. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, riconoscendo un'obiettiva incertezza normativa per il 2010 sulla soggettività passiva del bookmaker estero. Le sanzioni sono state annullate, e le spese compensate.
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