La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento di un licenziamento disciplinare inflitto a un lavoratore accusato di aver usato un veicolo con targa contraffatta e di aver abbandonato il posto di lavoro. I giudici hanno stabilito che, essendo stata provata la totale inconsapevolezza del dipendente riguardo alla targa e l'insussistenza dell'abbandono, i fatti contestati erano privi del carattere di illiceità disciplinare. Di conseguenza, è stata correttamente applicata la tutela reintegratoria, equiparando la mancanza di illiceità alla non esistenza del fatto stesso.
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