Una società venditrice, creditrice di un'azienda ammessa alla procedura di concordato preventivo, ha impugnato l'omologazione del piano di ristrutturazione. La creditrice rivendicava la proprietà di un macchinario venduto con patto di riservato dominio e non interamente pagato. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il reclamo perché la creditrice non aveva presentato una tempestiva opposizione in tribunale entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza, limitandosi a esprimere il proprio dissenso al voto. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il semplice voto contrario non attribuisce la legittimazione a impugnare l'omologazione. Per essere considerati parti del giudizio e poter fare reclamo, i creditori devono depositare formalmente l'opposizione in cancelleria nei tempi previsti, non essendo sufficiente l'invio tramite posta elettronica al commissario giudiziale.
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