Una società in amministrazione straordinaria ha citato in giudizio un proprio subappaltatore per revocare pagamenti per circa 234.000 euro ricevuti direttamente dalla stazione appaltante. Il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda, stabilendo che il pagamento diretto al subappaltatore negli appalti pubblici è una modalità normale e prevista dalla legge, non un mezzo anormale di pagamento soggetto a revocatoria fallimentare. Inoltre, non è stata fornita la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del subappaltatore.
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