Un gestore di struttura ricettiva non ha comunicato i dati degli ospiti alla Questura. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) di Venezia ha dichiarato che il fatto non costituiva reato, sostenendo che le complesse modifiche legislative all'Art. 109 TULPS avrebbero reso la norma incompleta e le sanzioni penali inapplicabili. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'obbligo di Omessa comunicazione dati ospiti è ancora sanzionato penalmente. La Corte ha chiarito che l'Art. 109 TULPS, come riformulato, è pienamente vigente. La sentenza del GIP è stata annullata e il caso tornerà al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio, che dovrà riconoscere la natura penale dell'omissione.
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