Un contribuente ha impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate revocava le agevolazioni per la prima casa su un immobile e sul box auto. Dopo le decisioni sfavorevoli nei primi gradi di giudizio, la parte ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del processo, il cittadino si è avvalso della definizione agevolata, versando integralmente le diciassette rate previste per saldare il debito iscritto a ruolo. La Corte di Cassazione, verificato il tempestivo saldo di tutti gli importi dovuti, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Il completamento dei versamenti per la definizione agevolata assorbe anche i costi del processo, determinando la compensazione integrale delle spese tra le parti.
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