La Corte di Cassazione ha stabilito che lo scorrimento graduatoria per l'assunzione nel pubblico impiego non costituisce una prosecuzione della procedura concorsuale originaria. Nel caso esaminato, alcuni dipendenti assunti nel 2019 da una graduatoria del 2009 rivendicavano l'inquadramento nel livello D3 previsto dal bando iniziale. Tuttavia, la Corte ha confermato che l'entrata in vigore del nuovo CCNL nel 2018, che fissa il livello D1 come soglia d'accesso, prevale sulle vecchie disposizioni. Poiché la procedura concorsuale si era conclusa con l'approvazione della graduatoria, lo scorrimento successivo è soggetto alla normativa vigente al momento dell'assunzione effettiva.
Continua »