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Art. 913 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 913 Codice Civile

Scolo Acque Alterato: Azienda e Ente Pubblico Corresponsabili per Danni
I Proprietari hanno subito danni al loro appartamento a causa di una colata di acqua e fango. Questo evento è avvenuto per la modifica del naturale scolo delle acque. L'Ente Pubblico, proprietario del terreno superiore, e L'Azienda, che ha eseguito lavori, sono stati ritenuti responsabili. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato entrambi al risarcimento danni per alterazione scolo acque. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la responsabilità esclusiva dell'Ente Pubblico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la valutazione dei fatti spetta ai giudici di merito. Ha ribadito la corresponsabilità de L'Azienda per le opere che hanno alterato il deflusso idrico.
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Risarcimento danni da infiltrazioni: fognatura ko, impresa salva
Un proprietario ha chiesto il risarcimento danni da infiltrazioni causate, a suo dire, dalla costruzione di un piazzale rialzato da parte di un'impresa edile confinante. Il proprietario lamentava anche l'abusiva creazione di una servitù di affaccio. La Corte d'appello ha respinto la domanda poiché le perizie tecniche hanno dimostrato che gli allagamenti dipendevano dall'insufficienza della rete fognaria comunale e non dalle opere dell'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del proprietario inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'atto era eccessivamente confuso, lungo e privo di chiarezza espositiva, violando le regole del codice di procedura civile. Inoltre, il ricorrente pretendeva una nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità in presenza di decisioni conformi nei precedenti gradi di giudizio. Il proprietario perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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Distanze legali tra proprietà: il pozzetto abusivo va arretrato
Il proprietario di un terreno ha citato in giudizio i vicini lamentando il blocco del deflusso naturale delle acque. I vicini hanno risposto con una domanda riconvenzionale, contestando l'inadeguatezza del pozzetto di scarico del ricorrente e la violazione delle distanze legali tra proprietà. I giudici di merito hanno dato ragione ai vicini, ordinando l'arretramento del pozzetto a un metro dal confine e il risarcimento dei danni. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il proprietario ha quindi proposto ricorso per revocazione, sostenendo un errore di fatto del giudice di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta, poiché il ricorrente non ha evidenziato un errore percettivo del giudice, ma ha cercato di ottenere un inammissibile terzo giudizio di merito sui fatti già accertati.
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Consulenza tecnica d’ufficio: il giudice decide, la Cassazione no
Il proprietario di un terreno ha citato in giudizio la vicina lamentando l'alterazione del deflusso delle acque piovane e la costruzione di un campo da tennis a distanza non regolamentare. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, l'erede del proprietario ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha contestato la decisione del giudice d'appello di basarsi sulla seconda consulenza tecnica d'ufficio invece che sulla prima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La scelta e la valutazione delle prove, inclusa la preferenza per una specifica consulenza tecnica d'ufficio rispetto a un'altra, rientrano nei poteri esclusivi del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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