A seguito di un violento nubifragio, i proprietari di alcuni immobili subiscono l'inondazione dei propri scantinati e citano in giudizio l'Ente locale e la società di gestione stradale. La Corte d'Appello condanna esclusivamente il Comune, individuando la causa del sinistro nell'assenza di un adeguato sistema di scolo all'incrocio stradale. La Suprema Corte conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'Ente. I giudici chiariscono che la responsabilità per danni da allagamento ha natura oggettiva. Per invocare il caso fortuito non è sufficiente la mera dichiarazione dello stato di calamità naturale. L'Ente deve fornire dati pluviometrici statistici che dimostrino l'assoluta eccezionalità dell'evento atmosferico. Nel caso specifico, l'insufficienza strutturale preesistente della rete fognaria è risultata la causa determinante del danno, rendendo irrilevante l'intensità della pioggia.
Continua »