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Art. 913 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 913 Codice Civile

Ricostruzione muro di contenimento: spese a carico di chi scava
La proprietaria di un terreno posto a livello inferiore cita in giudizio la vicina del terreno sovrastante chiedendo la ricostruzione muro di contenimento crollato, sostenendo che il cedimento sia stato causato dal mancato deflusso delle acque piovane. La vicina contesta la pretesa, dimostrando che il dislivello era artificiale, creato da scavi svolti nel terreno inferiore, e che il muro sorgeva interamente nella proprietà sottostante. La Corte di Cassazione stabilisce che la regola della ripartizione delle spese prevista dall'articolo 887 del codice civile non si applica quando il dislivello è creato artificialmente dal proprietario del terreno inferiore. Chi esegue lo scavo ed edifica la barriera sul proprio fondo risponde del suo crollo ai sensi degli articoli 2051 e 2053 del codice civile. La Corte rigetta il ricorso della proprietaria del fondo inferiore, condannandola a ricostruire la struttura a proprie spese.
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Scolo Acque Alterato: Azienda e Ente Pubblico Corresponsabili per Danni
I Proprietari hanno subito danni al loro appartamento a causa di una colata di acqua e fango. Questo evento è avvenuto per la modifica del naturale scolo delle acque. L'Ente Pubblico, proprietario del terreno superiore, e L'Azienda, che ha eseguito lavori, sono stati ritenuti responsabili. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato entrambi al risarcimento danni per alterazione scolo acque. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la responsabilità esclusiva dell'Ente Pubblico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la valutazione dei fatti spetta ai giudici di merito. Ha ribadito la corresponsabilità de L'Azienda per le opere che hanno alterato il deflusso idrico.
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Scolo delle acque e canali artificiali: la Cassazione decide
La Pubblica Amministrazione ha concesso a un'azienda agricola il prelievo di risorse idriche, qualificandole come residui irrigui. Il Consorzio di gestione delle reti idriche ha impugnato l'atto per difendere il proprio reticolo di canali artificiali. I giudici di merito hanno respinto il ricorso, negando la violazione delle regole sul naturale scolo delle acque ed escludendo il potere del Consorzio di agire in giudizio. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ribaltato la decisione. Gli Ermellini hanno chiarito che le norme civilistiche regolano soltanto il deflusso naturale tra fondi confinanti, escludendo le acque convogliate dall'uomo tramite canalizzazioni. La Suprema Corte ha inoltre riconosciuto la piena legittimazione del Consorzio a contestare concessioni amministrative illegittime.
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Risarcimento danni da infiltrazioni: fognatura ko, impresa salva
Un proprietario ha chiesto il risarcimento danni da infiltrazioni causate, a suo dire, dalla costruzione di un piazzale rialzato da parte di un'impresa edile confinante. Il proprietario lamentava anche l'abusiva creazione di una servitù di affaccio. La Corte d'appello ha respinto la domanda poiché le perizie tecniche hanno dimostrato che gli allagamenti dipendevano dall'insufficienza della rete fognaria comunale e non dalle opere dell'impresa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del proprietario inammissibile. I giudici hanno rilevato che l'atto era eccessivamente confuso, lungo e privo di chiarezza espositiva, violando le regole del codice di procedura civile. Inoltre, il ricorrente pretendeva una nuova valutazione dei fatti, vietata in sede di legittimità in presenza di decisioni conformi nei precedenti gradi di giudizio. Il proprietario perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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Distanze legali tra proprietà: il pozzetto abusivo va arretrato
Il proprietario di un terreno ha citato in giudizio i vicini lamentando il blocco del deflusso naturale delle acque. I vicini hanno risposto con una domanda riconvenzionale, contestando l'inadeguatezza del pozzetto di scarico del ricorrente e la violazione delle distanze legali tra proprietà. I giudici di merito hanno dato ragione ai vicini, ordinando l'arretramento del pozzetto a un metro dal confine e il risarcimento dei danni. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il proprietario ha quindi proposto ricorso per revocazione, sostenendo un errore di fatto del giudice di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta, poiché il ricorrente non ha evidenziato un errore percettivo del giudice, ma ha cercato di ottenere un inammissibile terzo giudizio di merito sui fatti già accertati.
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Consulenza tecnica d’ufficio: il giudice decide, la Cassazione no
Il proprietario di un terreno ha citato in giudizio la vicina lamentando l'alterazione del deflusso delle acque piovane e la costruzione di un campo da tennis a distanza non regolamentare. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, l'erede del proprietario ha proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente ha contestato la decisione del giudice d'appello di basarsi sulla seconda consulenza tecnica d'ufficio invece che sulla prima. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La scelta e la valutazione delle prove, inclusa la preferenza per una specifica consulenza tecnica d'ufficio rispetto a un'altra, rientrano nei poteri esclusivi del giudice di merito e non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Scolo delle acque piovane: tra incuria dei vicini e alluvione
Il Proprietario Confinante ha citato in giudizio i Proprietari del Vigneto lamentando che i lavori di sbancamento per un nuovo vigneto avessero alterato il confine, causando l'erosione di una scarpata. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno condannato i Proprietari del Vigneto al ripristino dei luoghi. La Cassazione ha però accolto il ricorso dei Proprietari del Vigneto. La Suprema Corte ha rilevato che i giudici di merito hanno ignorato la perizia del consulente d'ufficio, la quale evidenziava come il dissesto fosse stato causato principalmente da un'alluvione e dalla mancanza di manutenzione dei sistemi di scolo delle acque piovane su entrambi i fondi. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza, stabilendo che il giudice non può ignorare le concause naturali e la condotta dell'attore nell'alterazione del regime di scolo delle acque piovane.
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