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Art. 91 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 91 Codice Civile

Giudizio estinto e liquidazione delle spese processuali negate
In una controversia relativa a un immobile concesso in comodato, il Tribunale si dichiarava territorialmente incompetente omettendo la liquidazione delle spese processuali. Contro tale ordinanza, una parte proponeva regolamento di competenza in Cassazione, mentre l'altra appellava l'omessa pronuncia economica. La Suprema Corte accoglieva il regolamento, confermando la competenza del primo giudice. Di conseguenza, la Corte d'Appello dichiarava venuto meno l'oggetto del proprio giudizio, ma ometteva di provvedere sui costi di quella specifica fase, rimettendoli al giudice di primo grado. La Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che il giudice che chiude il processo davanti a sé è sempre tenuto a regolarne gli oneri economici in base al principio di soccombenza, senza poter delegare tale compito al magistrato del giudizio riassunto.
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Prescrizione intervento adesivo: la Cassazione decide
La Cassazione affronta il tema della prescrizione in caso di intervento adesivo autonomo. L'ordinanza stabilisce che l'eccezione di prescrizione, sollevata contro l'attore principale, deve essere specificamente riproposta contro il terzo interveniente nel primo atto difensivo utile. Un generico rinvio agli atti precedenti non è sufficiente. La Corte cassa con rinvio la decisione d'appello che aveva erroneamente esteso l'eccezione, mentre dichiara inammissibili altri ricorsi basati su questioni già consolidate in giurisprudenza.
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Spese accertamento tecnico preventivo: quando si ha diritto
Un proprietario, coinvolto in un accertamento tecnico preventivo (ATP) per infiltrazioni e risultato estraneo ai fatti, ha citato in giudizio la controparte per ottenere il rimborso delle spese legali e tecniche sostenute. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta, specificando che le spese dell'accertamento tecnico preventivo non possono essere recuperate con un'azione autonoma per danni. Esse possono essere liquidate solo nel successivo giudizio di merito, a condizione che vi sia un nesso di strumentalità, ovvero che l'ATP sia stato propedeutico a quella specifica causa.
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