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Art. 91 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 91 Codice Civile

Ispezione Giudiziale: Amministratore bloccato dalla Cassazione
Il Collegio Sindacale di un'Azienda, sospettando gravi irregolarità nella gestione delle società controllate in Brasile, si rivolge al Tribunale per ottenere un'ispezione giudiziale ex art. 2409 c.c. Il Tribunale accoglie la richiesta. L'Amministratore si oppone e ricorre fino in Cassazione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: l'ordinanza che dispone l'ispezione non è un provvedimento definitivo che decide su un diritto (non ha carattere 'decisorio'), ma un atto di gestione e controllo. Di conseguenza, non può essere impugnato in Cassazione, se non per la parte relativa alla condanna alle spese. L'Amministratore perde e l'ispezione si farà.
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Giudizio estinto e liquidazione delle spese processuali negate
In una controversia relativa a un immobile concesso in comodato, il Tribunale si dichiarava territorialmente incompetente omettendo la liquidazione delle spese processuali. Contro tale ordinanza, una parte proponeva regolamento di competenza in Cassazione, mentre l'altra appellava l'omessa pronuncia economica. La Suprema Corte accoglieva il regolamento, confermando la competenza del primo giudice. Di conseguenza, la Corte d'Appello dichiarava venuto meno l'oggetto del proprio giudizio, ma ometteva di provvedere sui costi di quella specifica fase, rimettendoli al giudice di primo grado. La Cassazione ha annullato tale decisione, ribadendo che il giudice che chiude il processo davanti a sé è sempre tenuto a regolarne gli oneri economici in base al principio di soccombenza, senza poter delegare tale compito al magistrato del giudizio riassunto.
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Interessi moratori avvocato: la guida completa
La Corte di Cassazione interviene su un caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali. La sentenza di merito è stata cassata perché il Tribunale aveva errato nel calcolare il saldo dovuto all'avvocato e, soprattutto, aveva negato l'applicazione degli interessi moratori speciali previsti dal D.Lgs. 231/2002. La Suprema Corte ha ribadito che la prestazione d'opera professionale rientra nelle transazioni commerciali, dando diritto agli interessi moratori avvocato in misura superiore a quella legale in caso di ritardato pagamento.
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