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Art. 902 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 902 Codice Civile

Servitù di veduta: la privacy vince sul tempo immemorabile
I proprietari di un giardino hanno citato in giudizio il vicino per ottenere la chiusura di alcune finestre e di una veranda, ritenute abusive perché aperte a distanza inferiore a quella legale, e la regolarizzazione di alcune luci. Il vicino si è difeso sostenendo di aver acquistato una servitù di veduta per usucapione o per possesso immemorabile, e che un precedente giudizio sulle distanze tra edifici avesse già risolto la questione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del vicino. I giudici hanno chiarito che il precedente processo riguardava solo le distanze tra costruzioni per ragioni di igiene, mentre questo riguarda la tutela della riservatezza. Senza prove scritte o testimoniali dell'acquisto, non esiste alcuna servitù di veduta e le aperture abusive vanno eliminate.
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Regolarizzazione Luci Irregolari: Diritto di Proprietà vs Salute
Una proprietaria chiedeva la regolarizzazione di otto luci aperte dal vicino sul muro di confine, poiché non rispettavano le altezze minime legali. La Corte d'Appello respingeva la richiesta, sostenendo che adeguare le altezze equivarrebbe a chiudere le finestre, ledendo il diritto alla salute. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: la **regolarizzazione luci irregolari** è un diritto assoluto del proprietario confinante. Il giudice non può bilanciare questo diritto con altre esigenze, come la salute, perché questo bilanciamento è già stato fatto dal legislatore. Le norme sulle altezze minime (art. 901 c.c.) sono inderogabili e devono essere applicate, a prescindere dalle conseguenze pratiche per l'apertura.
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Loggia al posto della finestra: no all’aggravamento servitù di veduta
Un proprietario modifica una finestra preesistente trasformandola in una loggia. Il vicino lo cita in giudizio sostenendo che tale opera costituisce un illegittimo aggravamento della servitù di veduta. La Corte di Cassazione ha dato torto al vicino, stabilendo un principio importante: se la modifica, pur cambiando la struttura, non altera sostanzialmente la possibilità di affaccio e di visione preesistente, non si verifica un aggravamento della servitù di veduta. Spostare o allargare leggermente un'apertura non è sufficiente per renderla illegittima se la modalità di affaccio sul fondo del vicino rimane la stessa. Di conseguenza, la richiesta di rimozione della loggia è stata respinta.
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