I comproprietari di un immobile agivano in giudizio contro i vicini lamentando la violazione delle distanze legali per vedute a causa di un'apertura sul confine, chiedendone la chiusura o la regolarizzazione come luce. Nelle more, un secondo giudizio tra le stesse parti accertava l'illegittimità della veduta, ordinando il ripristino di una grata metallica. Questa seconda decisione passava in giudicato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei comproprietari, confermando l'improponibilità della prima causa. Essendo già stato accertato con efficacia di giudicato l'obbligo di eliminare la veduta illecita, la domanda subordinata di regolarizzazione della luce (proposta solo in caso di mancato riconoscimento della veduta) non doveva essere esaminata, escludendo ogni omessa pronuncia.
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