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Art. 90 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 90 Codice di Procedura Penale

Discrepanza tra dispositivo e motivazione: la parola letta vince
Una donna, condannata per il reato di minaccia, ha fatto ricorso in Cassazione contestando la validità della lista testimoni, la regolarità della procura speciale del difensore della persona offesa e, infine, la discrepanza tra dispositivo e motivazione. La Suprema Corte ha rigettato i primi due motivi, confermando la validità della lista testi depositata prima della costituzione di parte civile e la validità della procura speciale non formale. Ha invece accolto il terzo motivo: il dispositivo letto in udienza non conteneva la condanna alle spese in favore della parte civile, a differenza di quello depositato con la motivazione. Poiché il dispositivo letto in udienza prevale sempre, la Corte ha eliminato la condanna alle spese, correggendo l'errore materiale.
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Revoca tacita querela: l’assenza non è conoscenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24705/2025, ha annullato una decisione di merito che aveva dichiarato estinto un reato per revoca tacita querela. La Corte ha stabilito che l'assenza della persona offesa al dibattimento, se la notifica della citazione è avvenuta per compiuta giacenza, non è sufficiente a dimostrare la volontà di rimettere la querela. È necessaria la prova della conoscenza effettiva, e non solo legale, della citazione e delle conseguenze della mancata comparizione.
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