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Art. 90 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Impugnazione della misura cautelare: stop al ricorso della vittima
Un giudice per le indagini preliminari concede gli arresti domiciliari a un indagato per tentato omicidio ed estorsione, revocando il carcere per una scelta collaborativa. La vittima del reato presenta ricorso contestando la mancata notifica della richiesta difensiva al proprio legale. La Corte di Cassazione dichiara infondata l'impugnazione della misura cautelare promossa dalla persona offesa. Il collegio ribadisce il principio di tassatività delle impugnazioni: la vittima non è considerata formalmente parte del procedimento cautelare e non può impugnare direttamente il provvedimento, potendo soltanto sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero. Il ricorso viene pertanto rigettato con condanna alle spese per la vittima.
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Tenuità del fatto: annullata condanna per clandestinità
Un cittadino straniero è stato condannato per ingresso irregolare nonostante avesse richiesto l'applicazione della tenuità del fatto. La Cassazione ha annullato la sentenza poiché il Giudice di Pace non ha motivato il diniego dell'istituto previsto dall'art. 34 d.lgs. 274/2000. La Corte ha sottolineato che la tenuità del fatto davanti al Giudice di Pace opera come causa di improcedibilità se la condotta è occasionale e non vi è opposizione delle parti, specialmente in presenza di un forte radicamento sociale dell'imputato.
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Persona offesa e messa alla prova: appello escluso
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37847/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso della persona offesa minorenne contro l'ordinanza di messa alla prova dell'imputato. La Corte ha stabilito che la legge non conferisce alla persona offesa il diritto di impugnare tale provvedimento, riservandolo solo a PM, imputato e difensore. La notifica difettosa dell'udienza alla vittima è irrilevante se manca il diritto di impugnare.
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Stabile convivenza: Cassazione sulla prova dell’aggravante
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio aggravato, chiarendo che la "stabile convivenza" ai fini penali è una situazione di fatto che non richiede la registrazione anagrafica formale. La Corte ha stabilito che la prova della relazione affettiva e della comunanza di vita, basata su elementi concreti e ammissioni dell'imputato, è sufficiente per integrare l'aggravante. Viene inoltre respinta la doglianza sulla presunta violazione del diritto di difesa, poiché l'imputato era stato ampiamente messo in condizione di difendersi su tale circostanza nel corso del processo.
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