Un proprietario ha chiesto l'estirpazione di una siepe di gelsomino piantata dai vicini a ridosso del confine. I vicini hanno successivamente installato una recinzione metallica divisoria che oscurava del tutto la vegetazione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda del proprietario: in tema di distanze dal confine per siepi, l'ultimo comma dell'articolo 892 del codice civile esenta dal rispetto delle distanze chiunque abbia una struttura divisoria idonea a schermare le piante dalla vista del vicino. Tale deroga si applica anche se la barriera non è in muratura ed è stata installata dopo la piantumazione della vegetazione.
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