La Società Proprietaria ha citato in giudizio I Vicini lamentando la violazione della distanza minima dal confine di cinque metri, stabilita dal regolamento edilizio comunale, per la realizzazione di tre fabbricati. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la precedente costruzione di un muro da parte della Società Proprietaria esonerasse I Vicini dal rispetto dei limiti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale, stabilendo che l'esistenza di una violazione preventiva non autorizza il confinante a ignorare la distanza minima dal confine prescritta in modo assoluto dai regolamenti locali. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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