La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una condomina condannata per il reato di getto pericoloso di cose. La Corte ribadisce che il reato sussiste per la sola potenzialità di molestare le persone, anche se vengono colpiti solo oggetti. Il ricorso è stato respinto perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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