Un cittadino ha citato in giudizio i vicini per ottenere la cessazione di un allevamento di polli e conigli e il risarcimento dei danni causati da esalazioni nocive, configurando l'ipotesi di immissioni intollerabili. Dopo alterne vicende nei primi due gradi di giudizio, la Corte d'Appello ha condannato il gestore di fatto dell'allevamento e la proprietaria del terreno al risarcimento dei danni, basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio svolta in una fase precedente. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione contestando l'uso di prove atipiche e la responsabilità del coniuge non proprietario. La Suprema Corte, rilevando la particolare complessità delle questioni giuridiche sollevate, ha emesso un'ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio della causa a una pubblica udienza per un esame approfondito.
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