Alcuni residenti hanno citato in giudizio l'Azienda che gestisce un vicino impianto di motocross, lamentando immissioni rumorose intollerabili e chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha accolto la domanda dei cittadini, condannando l'Azienda. Quest'ultima ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la legittimità delle proprie autorizzazioni comunali e invocando il criterio del preuso, poiché i residenti avevano acquistato le case conoscendo l'esistenza della pista. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che le autorizzazioni amministrative non escludono l'illiceità dei rumori se superano la normale tollerabilità. Inoltre, il criterio del preuso ha carattere puramente sussidiario e non giustifica il superamento delle soglie di rumore consentite. L'Azienda è stata quindi condannata in via definitiva al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
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