Una società agricola utilizzava una strada privata per transitare sul fondo confinante. A giugno 2009, la proprietaria del terreno chiudeva il passaggio installando una rete metallica con paletti. Ad agosto dello stesso anno, la donna demoliva interamente lo stradello tramite opere di sbancamento. I titolari del transito presentavano ricorso a fine luglio 2010 per ottenere la tutela del loro diritto. I giudici di merito dichiaravano inammissibile la richiesta per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato che l'azione di reintegrazione nel possesso va proposta entro un anno dal primo atto lesivo, se gli atti successivi appartengono al medesimo disegno ostruzionistico. Avendo posizionato la rete oltre un anno prima del ricorso, i ricorrenti hanno perso la tutela possessoria e devono pagare le spese di giudizio.
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