Una società venditrice ha ottenuto un lodo arbitrale inglese contro una società acquirente per inadempimento contrattuale relativo a una fornitura di granoturco. L'acquirente negava l'esistenza del contratto e della clausola compromissoria, sostenendo che il silenzio non valesse come accettazione e che il lodo fosse contrario all'ordine pubblico italiano. La Corte di Cassazione ha confermato il **riconoscimento lodo arbitrale straniero**, ribadendo che il controllo giudiziale si limita alla parte dispositiva dell'atto e non al merito. Ha stabilito che la validità della clausola arbitrale, anche se firmata da un mediatore, va valutata secondo la legge scelta dalle parti (inglese), e che tale principio non viola l'ordine pubblico italiano.
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