Il caso riguarda un'opposizione a un atto di precetto basato su un lodo arbitrale. La pretesa del creditore per gli interessi di mora è stata respinta perché generica e non supportata da prove specifiche che ne dimostrassero i criteri di calcolo. La Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che in tema di interpretazione del titolo esecutivo, il ricorrente ha un preciso onere di indicare e riprodurre gli elementi esterni necessari a chiarire il titolo, onere non soddisfatto nel caso di specie. Anche la richiesta di rimborso dell'imposta di registro è stata negata.
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