Il Contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro dovuta su un lodo arbitrale reso esecutivo dal Tribunale. Il Contribuente sosteneva il diritto alla registrazione a debito dell'atto, cioè senza pagamento immediato, poiché la controversia originaria coinvolgeva un Ministero statale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la procedura per rendere esecutivo un lodo arbitrale rientra nella volontaria giurisdizione e non nel contenzioso ordinario. Di conseguenza, non si applicano le eccezioni previste per la registrazione a debito, che è un istituto di natura eccezionale e tassativa. La Corte ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto impositivo, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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