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Art. 823 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 823 Codice di Procedura Civile

Impugnazione del lodo arbitrale e dovere di diligenza
Una societa di costruzioni, in seguito dichiarata fallita, stipula un contratto di appalto sfociato in una disputa con il committente. Un collegio arbitrale decide la controversia addebitando una penale all'impresa. L'Azienda promuove l'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'Appello. Il giudice territoriale rigetta la domanda perche dal fascicolo di parte mancano documenti decisivi. Il Curatore fallimentare ricorre in Cassazione sostenendo che la Corte avrebbe dovuto richiedere d'ufficio la trasmissione degli atti o concedere termini per integrarli. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: la natura privata dell'arbitrato esclude l'esistenza di un fascicolo d'ufficio. Ciascuna parte ha il dovere di garantire la completezza dei propri atti. La mancanza di diligenza comporta la definitiva sconfitta in giudizio.
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Esclusione socio: quando la delibera è valida
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della delibera di esclusione socio adottata da una società consortile a responsabilità limitata. La vicenda trae origine da un conflitto di interessi e da gravi inadempimenti contrattuali del socio nell'ambito di un appalto pubblico. Dopo un lodo arbitrale annullato per carenza di dispositivo, la Corte d'Appello ha riesaminato il merito della causa nella fase rescissoria, ritenendo valida l'esclusione. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta annullato il lodo per vizi formali, il giudice dell'impugnazione ha il pieno potere di decidere la controversia nel merito, confermando che il comportamento conflittuale del socio integra la giusta causa prevista dallo statuto.
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Impugnazione lodo arbitrale: limiti del sindacato
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un ricorso riguardante l'impugnazione lodo arbitrale per difetto di motivazione. Quando una delle parti ha sede all'estero, il giudice dell'impugnazione non può decidere nel merito della controversia, limitando il controllo alla sola verifica della logicità e della coerenza estrinseca della decisione arbitrale.
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