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Art. 823 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 823 Codice di Procedura Civile

Impugnazione del lodo arbitrale: soci battono la cooperativa
Una cooperativa agricola ha sanzionato due soci per non aver richiesto l'autorizzazione preventiva alla vendita di uva a terzi. I soci hanno impugnato la delibera davanti a un collegio arbitrale, che ha annullato le sanzioni rilevando che il regolamento interno non prevedeva quella specifica condotta come illecita. La Corte d'appello ha confermato l'annullamento. La cooperativa si è rivolta alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione del principio del contraddittorio e l'omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'impugnazione del lodo arbitrale non può basarsi su una semplice rivalutazione dei fatti o su censure generiche. La cooperativa è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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Impugnazione del lodo arbitrale: firma del notaio e rigetto
Un'azienda immobiliare e due privati hanno proposto l'impugnazione del lodo arbitrale che li condannava a restituire il doppio della caparra confirmatoria a un acquirente, dopo il recesso da un contratto preliminare di compravendita. I ricorrenti contestavano la validità della clausola compromissoria per una discrepanza di date e la mancata astensione dell'arbitro, figlio del notaio autenticante. La Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli ermellini hanno chiarito che il giudizio di legittimità non può riesaminare i fatti di causa, ma deve limitarsi a verificare la conformità alla legge della sentenza d'appello. Inoltre, i motivi di ricorso mancavano di specificità e riproponevano questioni di fatto non censurabili in Cassazione, oltre a sollevare per la prima volta violazioni della legge notarile. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Impugnazione Lodo Arbitrale: Errore sul Fatto non Annulla la Decisione
Una società appaltatrice chiedeva il pagamento di un corrispettivo, ma il Collegio Arbitrale respingeva la domanda ritenendo il debito già saldato e assorbito in contratti successivi. L'appaltatrice ha tentato l'impugnazione del lodo arbitrale, sostenendo che gli arbitri avessero commesso un grave errore di valutazione delle prove, creando una motivazione inesistente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: un errore nella valutazione dei fatti non rende nulla la decisione arbitrale. L'impugnazione è possibile solo se la motivazione è totalmente assente, incomprensibile o palesemente illogica, non se è semplicemente, secondo una parte, sbagliata. La Committente ha quindi vinto la causa.
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