Una società di ingegneria ha agito in arbitrato contro un'Amministrazione pubblica per inadempimenti contrattuali. L'Amministrazione ha contestato la competenza arbitrale ma ha poi partecipato a trattative, portando gli arbitri a ritenerla rinunciata. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha respinto il ricorso dell'Amministrazione ma ha accolto quello della società, cassando la sentenza d'appello per errata liquidazione spese legali. La Corte ha stabilito che i minimi tariffari previsti dal D.M. 37/2018 sono inderogabili e il giudice non può scendere al di sotto di tale soglia.
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