Una società committente impugnava un lodo arbitrale che la condannava a pagare lavori extracontrattuali a una ditta costruttrice, sostenendo che tali costi avrebbero dovuto essere compensati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo i limiti dell'impugnazione lodo arbitrale, specialmente con la normativa antecedente alla riforma del 2006. La sentenza ha stabilito che non è possibile contestare la valutazione dei fatti compiuta dagli arbitri né denunciare mere violazioni di norme procedurali, se non espressamente previsto dalla clausola compromissoria.
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