Una banca ha concesso in locazione finanziaria un immobile a una società. A seguito del mancato pagamento dei canoni, la banca ha avviato un arbitrato per ottenere la restituzione del bene, basandosi su una clausola del contratto. La società ha impugnato la decisione degli arbitri, sostenendo che la clausola compromissoria non fosse stata validamente approvata per iscritto. La Corte d'Appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno dato ragione alla società. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca, confermando che la clausola compromissoria inserita in un contratto per adesione richiede una firma di approvazione specifica e chiara. Un richiamo cumulativo e generico a un intero articolo contenente disposizioni diverse non è sufficiente a garantire la consapevolezza del contraente debole, rendendo nulla la clausola stessa.
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