LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 815 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 815 Codice di Procedura Civile

Impugnazione lodo arbitrale: quando il silenzio costa caro
La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione di un lodo arbitrale proposta da un'Immobiliare contro un'Impresa Edile. L'Immobiliare contestava la validità del lodo che la condannava a pagare 850.000 euro per la risoluzione di un contratto d'appalto, a causa del suo rifiuto di autorizzare l'inizio dei lavori. Tra i motivi di ricorso, l'Immobiliare lamentava irregolarità nella costituzione del collegio arbitrale e la nullità del contratto d'appalto. La Corte ha confermato che l'incompatibilità degli arbitri deve essere eccepita tempestivamente tramite ricusazione e che le nullità contrattuali non possono essere sollevate tardivamente. Il ricorso è stato respinto, con condanna dell'Immobiliare al pagamento delle spese legali.
Continua »
Ricusazione dell’arbitro: la Cassazione riapre il caso milionario
Una società energetica e un'impresa di costruzioni stipulano un patto parasociale per realizzare una rete di teleriscaldamento. Sorge una lite e un collegio arbitrale condanna la società energetica a un risarcimento milionario. La società impugna la decisione lamentando la parzialità del presidente del collegio, contro cui aveva già presentato un'istanza di ricusazione dell'arbitro prima della firma del lodo. La Corte d'Appello dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione non fosse stata sollevata correttamente nel giudizio arbitrale. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: presentare l'istanza di ricusazione dell'arbitro durante il procedimento equivale a sollevare la nullità. La sentenza viene cassata con rinvio.
Continua »
Impugnazione lodo arbitrale: quando è inammissibile
Una società tecnologica ha impugnato un lodo arbitrale sostenendo vizi nella nomina degli arbitri per carenza di imparzialità. La Corte d'Appello ha respinto il gravame. La Corte di Cassazione ha dichiarato il successivo ricorso inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non ha adeguatamente riportato i motivi specifici del suo appello originario. La decisione sottolinea il rigore del principio di autosufficienza nei ricorsi, fondamentale nell'ambito dell'impugnazione lodo arbitrale.
Continua »