La Corte di Cassazione ha rigettato l'impugnazione di un lodo arbitrale proposta da un'Immobiliare contro un'Impresa Edile. L'Immobiliare contestava la validità del lodo che la condannava a pagare 850.000 euro per la risoluzione di un contratto d'appalto, a causa del suo rifiuto di autorizzare l'inizio dei lavori. Tra i motivi di ricorso, l'Immobiliare lamentava irregolarità nella costituzione del collegio arbitrale e la nullità del contratto d'appalto. La Corte ha confermato che l'incompatibilità degli arbitri deve essere eccepita tempestivamente tramite ricusazione e che le nullità contrattuali non possono essere sollevate tardivamente. Il ricorso è stato respinto, con condanna dell'Immobiliare al pagamento delle spese legali.
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