Una società tecnologica ha impugnato un lodo arbitrale sostenendo vizi nella nomina degli arbitri per carenza di imparzialità. La Corte d'Appello ha respinto il gravame. La Corte di Cassazione ha dichiarato il successivo ricorso inammissibile per difetto di specificità, in quanto la ricorrente non ha adeguatamente riportato i motivi specifici del suo appello originario. La decisione sottolinea il rigore del principio di autosufficienza nei ricorsi, fondamentale nell'ambito dell'impugnazione lodo arbitrale.
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