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Art. 815 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 815 Codice di Procedura Civile

Opposizione a precetto: errore del giudice ma esecuzione valida
L'Azienda propone opposizione a precetto contro il precetto notificato dagli Arbitri per il pagamento delle spese di un giudizio di ricusazione, liquidate erroneamente in loro favore dal Tribunale. La Corte di Cassazione chiarisce che, sebbene il provvedimento di liquidazione sia illegittimo poiché gli arbitri non sono parti del subprocedimento, esso non è abnorme o inesistente. Di conseguenza, l'errore andava impugnato direttamente con ricorso straordinario e non tramite opposizione a precetto. Tuttavia, la Suprema Corte accoglie il ricorso dell'Azienda sulla condanna per lite temeraria: la semplice riproposizione di tesi respinte nei gradi precedenti non configura una condotta temeraria se il provvedimento contestato era effettivamente errato. L'Azienda evita così la sanzione, pur dovendo pagare le spese originarie.
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Ricusazione dell’arbitro: la Cassazione riapre il caso milionario
Una società energetica e un'impresa di costruzioni stipulano un patto parasociale per realizzare una rete di teleriscaldamento. Sorge una lite e un collegio arbitrale condanna la società energetica a un risarcimento milionario. La società impugna la decisione lamentando la parzialità del presidente del collegio, contro cui aveva già presentato un'istanza di ricusazione dell'arbitro prima della firma del lodo. La Corte d'Appello dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione non fosse stata sollevata correttamente nel giudizio arbitrale. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: presentare l'istanza di ricusazione dell'arbitro durante il procedimento equivale a sollevare la nullità. La sentenza viene cassata con rinvio.
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