Una società di assicurazione interviene in un arbitrato a sostegno di una parte e poi chiede la ricusazione dell'arbitro. Il Tribunale respinge la richiesta poiché l'assicurazione, essendo un terzo con intervento adesivo, non è una vera parte del giudizio secondo una giurisprudenza ormai pacifica. Tuttavia, il giudice dispone la compensazione spese di lite sostenendo che la questione sia nuova e peculiare. I privati vittoriosi impugnano la decisione davanti alla Corte di Cassazione. I giudici supremi accolgono il ricorso ed evidenziano che la motivazione è del tutto illogica e contraddittoria: non si può giustificare la compensazione spese di lite con la presunta novità di un tema se prima si è affermato che la giurisprudenza sulla materia è consolidata e chiara.
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