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Art. 810 Codice di Procedura Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 810 Codice di Procedura Civile

Nomina dell’arbitro: la difesa vince sulla notifica difettosa
Una società mandataria di un'associazione temporanea di imprese ha avviato un arbitrato contro una società mandante per il recupero di oneri di appalto. La notifica dell'atto di avvio, contenente l'invito alla nomina dell'arbitro, era però viziata. Nonostante la successiva costituzione in giudizio della convenuta, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di quest'ultima. I giudici hanno stabilito che la sanatoria della notifica non basta se la conoscenza dell'atto non è avvenuta in tempo utile per consentire alla parte di esercitare il proprio diritto di scelta del giudice privato, prima che vi provvedesse il Presidente del Tribunale. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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Clausola compromissoria per relationem: Rinvio generico, Arbitrato nullo
La Corte di Cassazione ha stabilito la nullità di un lodo arbitrale in una controversia su un appalto pubblico. Il caso riguardava una clausola compromissoria per relationem, ovvero inserita nel contratto tramite un rinvio generico al Capitolato Generale d'Appalto. La Corte ha chiarito che, per derogare alla giurisdizione ordinaria, non basta un richiamo generico a un corpo di norme. È necessario un rinvio esplicito e specifico alla volontà di affidare le liti ad arbitri. La semplice nomina di un arbitro per difendersi non implica l'accettazione della clausola. Di conseguenza, l'Amministrazione Pubblica ha vinto la causa, vedendo annullata la decisione degli arbitri.
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Compenso arbitro: la solidarietà delle parti è la regola
Una società di trasporti ha impugnato una sentenza che la condannava a pagare l'onorario di un arbitro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il principio fondamentale secondo cui le parti sono obbligate in solido al pagamento del compenso arbitro, a meno che non vi sia una rinuncia esplicita e inequivocabile. La Corte ha inoltre stabilito che il valore di una controversia relativa a una sanzione disciplinare è da considerarsi indeterminabile, a causa delle sue ripercussioni non meramente economiche sulla carriera del lavoratore.
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