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Art. 807 Codice di Procedura Civile — Sezione Seconda Civile

Altri anni per Art. 807 Codice di Procedura Civile

Clausola compromissoria: il debito passa ma l’arbitrato no
Una società di manutenzione ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un'azienda di trasporti per il pagamento di servizi di manutenzione di autobus, originariamente pattuiti con il Comune. L'azienda di trasporti si è opposta invocando la clausola compromissoria contenuta nel contratto originario. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, ritenendo che l'azienda fosse subentrata nel debito tramite espromissione. La Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la clausola compromissoria è un accordo autonomo rispetto al contratto principale. Di conseguenza, l'assunzione del debito da parte del terzo non comporta l'automatico trasferimento della clausola arbitrale, per la quale è sempre necessario un accordo scritto specifico tra il creditore e il terzo. La società di manutenzione ha quindi vinto il ricorso.
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Ratifica contratto: la Cassazione sulla clausola arbitrale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34565/2024, ha stabilito che la ratifica di un contratto d'appalto, stipulato da un rappresentante senza poteri (falsus procurator), non si estende automaticamente alla clausola compromissoria in esso contenuta. La Corte ha chiarito che, data la necessità della forma scritta per tale clausola, anche la ratifica deve manifestare in modo inequivoco e per iscritto la volontà di accettare specificamente la devoluzione della controversia ad arbitri. L'esecuzione dei lavori o l'emissione di fatture non sono sufficienti a integrare tale requisito. Di conseguenza, il ricorso della società committente è stato rigettato, confermando la competenza del giudice ordinario.
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Venire contra factum proprium: la Cassazione decide
Una società, dopo aver ottenuto una dichiarazione di incompetenza da un collegio arbitrale, ha riproposto la tesi opposta dinanzi al giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha censurato tale comportamento contraddittorio, applicando il principio del venire contra factum proprium e affermando la competenza del tribunale. La decisione sottolinea come l'abuso degli strumenti processuali, contrario a buona fede, non sia tollerato dall'ordinamento.
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