Una società di manutenzione ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un'azienda di trasporti per il pagamento di servizi di manutenzione di autobus, originariamente pattuiti con il Comune. L'azienda di trasporti si è opposta invocando la clausola compromissoria contenuta nel contratto originario. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, ritenendo che l'azienda fosse subentrata nel debito tramite espromissione. La Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la clausola compromissoria è un accordo autonomo rispetto al contratto principale. Di conseguenza, l'assunzione del debito da parte del terzo non comporta l'automatico trasferimento della clausola arbitrale, per la quale è sempre necessario un accordo scritto specifico tra il creditore e il terzo. La società di manutenzione ha quindi vinto il ricorso.
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