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Art. 807 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 807 Codice di Procedura Civile

Clausola compromissoria: validità dopo la scadenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22077/2024, ha stabilito che la clausola compromissoria contenuta in un contratto perde la sua efficacia alla scadenza del contratto stesso. Anche se le parti continuano il loro rapporto di fatto, tale prosecuzione non estende automaticamente la validità della clausola, poiché per essa è richiesta la forma scritta a pena di nullità. La Corte ha quindi confermato la nullità del lodo arbitrale emesso per una controversia sorta dopo la scadenza dei contratti originari.
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Arbitrato rituale: la procedura conta più del patto
La Corte di Cassazione chiarisce che per impugnare un lodo arbitrale, rileva la natura del procedimento concretamente seguito dall'arbitro e non la volontà iniziale delle parti. Se l'arbitro, pur incaricato per un arbitrato irrituale, adotta una procedura formale, il lodo si qualifica come arbitrato rituale. Di conseguenza, l'impugnazione deve rispettare i termini e le forme previste per tale rito, pena l'inammissibilità, come accaduto nel caso di specie, relativo a una controversia tra ex soci di uno studio professionale.
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Arbitrato internazionale e giurisdizione: l’appello
La Corte di Cassazione chiarisce che la decisione di un tribunale di declinare la propria cognizione a favore di un arbitrato internazionale costituisce una pronuncia sulla giurisdizione e non sulla competenza. Di conseguenza, il mezzo di impugnazione corretto è l'appello e non il regolamento di competenza. L'ordinanza analizza anche l'inapplicabilità del 'principio dell'apparenza' quando mancano indici univoci sulla qualificazione della decisione da parte del primo giudice. Il caso verteva su una clausola compromissoria per arbitrato internazionale inserita in un contratto di cessione di crediti.
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Ratifica contratto: la Cassazione sulla clausola arbitrale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34565/2024, ha stabilito che la ratifica di un contratto d'appalto, stipulato da un rappresentante senza poteri (falsus procurator), non si estende automaticamente alla clausola compromissoria in esso contenuta. La Corte ha chiarito che, data la necessità della forma scritta per tale clausola, anche la ratifica deve manifestare in modo inequivoco e per iscritto la volontà di accettare specificamente la devoluzione della controversia ad arbitri. L'esecuzione dei lavori o l'emissione di fatture non sono sufficienti a integrare tale requisito. Di conseguenza, il ricorso della società committente è stato rigettato, confermando la competenza del giudice ordinario.
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