LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 807 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 807 Codice di Procedura Civile

Clausola compromissoria: valida anche senza firma?
Una società fornitrice di gas ha impugnato un lodo arbitrale che la condannava a pagare una cospicua somma a una società energetica. L'impugnazione si basava principalmente sulla presunta invalidità della clausola compromissoria, non firmata dalla società energetica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il requisito della forma scritta può essere soddisfatto anche tramite comportamenti concludenti che manifestino in modo inequivocabile la volontà di accettare la clausola, come l'avvio della procedura arbitrale. La Corte ha inoltre rigettato le censure relative alla violazione dell'ordine pubblico.
Continua »
Venire contra factum proprium: la Cassazione decide
Una società, dopo aver ottenuto una dichiarazione di incompetenza da un collegio arbitrale, ha riproposto la tesi opposta dinanzi al giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha censurato tale comportamento contraddittorio, applicando il principio del venire contra factum proprium e affermando la competenza del tribunale. La decisione sottolinea come l'abuso degli strumenti processuali, contrario a buona fede, non sia tollerato dall'ordinamento.
Continua »
Clausola compromissoria e responsabilità precontrattuale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2145/2025, ha stabilito un importante principio in materia di clausola compromissoria. Il caso riguardava la vendita di un'azienda farmaceutica, in cui l'acquirente aveva successivamente scoperto che uno dei beni ceduti era oggetto di un procedimento amministrativo non dichiarato dalla venditrice. Dopo un primo lodo arbitrale che aveva ridotto il prezzo, l'acquirente agiva in tribunale per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che una clausola compromissoria generica, che devolve agli arbitri le controversie su interpretazione ed esecuzione del contratto, non si estende alle pretese di natura precontrattuale. Queste ultime, infatti, non trovano la loro fonte (causa petendi) nel contratto, ma nella violazione del dovere di buona fede durante le trattative, un obbligo imposto dalla legge. Pertanto, in assenza di un'esplicita volontà delle parti, la competenza per tali controversie rimane del giudice ordinario.
Continua »