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Art. 807 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Clausola compromissoria: validità dopo la scadenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22077/2024, ha stabilito che la clausola compromissoria contenuta in un contratto perde la sua efficacia alla scadenza del contratto stesso. Anche se le parti continuano il loro rapporto di fatto, tale prosecuzione non estende automaticamente la validità della clausola, poiché per essa è richiesta la forma scritta a pena di nullità. La Corte ha quindi confermato la nullità del lodo arbitrale emesso per una controversia sorta dopo la scadenza dei contratti originari.
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Arbitrato rituale: la procedura conta più del patto
La Corte di Cassazione chiarisce che per impugnare un lodo arbitrale, rileva la natura del procedimento concretamente seguito dall'arbitro e non la volontà iniziale delle parti. Se l'arbitro, pur incaricato per un arbitrato irrituale, adotta una procedura formale, il lodo si qualifica come arbitrato rituale. Di conseguenza, l'impugnazione deve rispettare i termini e le forme previste per tale rito, pena l'inammissibilità, come accaduto nel caso di specie, relativo a una controversia tra ex soci di uno studio professionale.
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Clausola compromissoria: valida anche senza firma?
Una società fornitrice di gas ha impugnato un lodo arbitrale che la condannava a pagare una cospicua somma a una società energetica. L'impugnazione si basava principalmente sulla presunta invalidità della clausola compromissoria, non firmata dalla società energetica. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il requisito della forma scritta può essere soddisfatto anche tramite comportamenti concludenti che manifestino in modo inequivocabile la volontà di accettare la clausola, come l'avvio della procedura arbitrale. La Corte ha inoltre rigettato le censure relative alla violazione dell'ordine pubblico.
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Clausola compromissoria e responsabilità precontrattuale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2145/2025, ha stabilito un importante principio in materia di clausola compromissoria. Il caso riguardava la vendita di un'azienda farmaceutica, in cui l'acquirente aveva successivamente scoperto che uno dei beni ceduti era oggetto di un procedimento amministrativo non dichiarato dalla venditrice. Dopo un primo lodo arbitrale che aveva ridotto il prezzo, l'acquirente agiva in tribunale per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale. La Suprema Corte ha chiarito che una clausola compromissoria generica, che devolve agli arbitri le controversie su interpretazione ed esecuzione del contratto, non si estende alle pretese di natura precontrattuale. Queste ultime, infatti, non trovano la loro fonte (causa petendi) nel contratto, ma nella violazione del dovere di buona fede durante le trattative, un obbligo imposto dalla legge. Pertanto, in assenza di un'esplicita volontà delle parti, la competenza per tali controversie rimane del giudice ordinario.
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