Una società concessionaria ha contestato la sua inclusione nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche. La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha enunciato un fondamentale principio di diritto sulla giurisdizione elenco ISTAT. La competenza è ripartita: il giudice amministrativo decide sull'annullamento generale dell'iscrizione, mentre la Corte dei conti ha giurisdizione limitatamente all'applicazione delle norme sul contenimento della spesa pubblica. Questa soluzione evita vuoti di tutela e garantisce il rispetto del diritto europeo.
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