Un detenuto ha presentato ricorso per ottenere l'estensione della misura della **liberazione anticipata speciale** per periodi pregressi. La sua richiesta era già stata negata e la decisione era passata in giudicato. La Corte di Cassazione ha esaminato il caso, ribadendo che una decisione definitiva può essere messa in discussione solo da elementi nuovi e pertinenti, non precedentemente considerati. Nel caso specifico, i motivi addotti dal detenuto non costituivano elementi nuovi. La Corte ha chiarito che la liberazione anticipata speciale è un beneficio introdotto successivamente ai reati commessi, con limiti di applicazione stabiliti dal legislatore. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e il detenuto è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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