Una dipendente sanitaria ha agito contro un'azienda pubblica per ottenere l'inquadramento superiore e l'indennità di coordinamento, sostenendo di aver gestito personale di cooperative esterne. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, precisando che l'indennità di coordinamento richiede l'esercizio di poteri direttivi e disciplinari su personale interno all'ente, non bastando il ruolo di interfaccia con ditte appaltatrici. Inoltre, la Corte ha accolto il ricorso dell'azienda sulla rifusione delle spese, stabilendo che la semplice complessità istruttoria non giustifica la compensazione delle spese legali.
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