Una società in liquidazione ha impugnato il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti che includeva una transazione fiscale forzosa. Il tribunale e la corte d'appello avevano rigettato la domanda applicando le nuove restrizioni introdotte dal D.L. 69/2023, ritenute applicabili anche alle proposte depositate dopo il 15 giugno 2023. La società sosteneva l'illegittimità di tale applicazione retroattiva, invocando lo Statuto del Contribuente. Tuttavia, prima della decisione della Cassazione, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per carenza di interesse. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, confermando che la rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e pone le spese di lite a carico del rinunciante, indipendentemente dall'accettazione della controparte.
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