Una lavoratrice sanitaria contesta le trattenute stipendiali operate dall'amministrazione per un presunto debito orario accumulato negli anni di servizio. Nei giudizi di merito le domande vengono respinte poiché l'interessata omette di produrre in appello i tabulati orari depositati dal datore in primo grado. Dopo la conferma della decisione in sede di legittimità, la dipendente presenta ricorso per revocazione per errore di fatto, affermando che la Corte abbia erroneamente supposto la sua disponibilità dei documenti aziendali. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La censura non evidenzia alcuna svista materiale interna agli atti, ma esprime un dissenso verso l'interpretazione giuridica dei giudici. Chi impugna una sentenza ha infatti l'onere di richiedere copia dei documenti rilevanti in cancelleria per sottoporli al giudice d'appello, senza poter usare la revocazione per rimettere in discussione il merito.
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