Un condòmino ha citato in giudizio l'impresa, il direttore dei lavori e l'ex amministratrice per vizi nei lavori di rifacimento del tetto condominiale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, negando la legittimazione attiva del condòmino. La Corte ha chiarito che, trattandosi di un'azione per inadempimento contrattuale relativo a un appalto stipulato dall'amministratore per conto del condominio, solo quest'ultimo, tramite l'amministratore, ha il potere di agire in giudizio. La posizione del singolo è assorbita dall'organizzazione del gruppo.
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