L'Impresa Appaltatrice ha impugnato la decisione del Comune di trattenere somme a titolo di penale per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Nei gradi di merito, le domande dell'impresa sono state rigettate. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, focalizzandosi sulla produzione documenti in appello. La Suprema Corte ha chiarito che l'appellante ha l'onere di ridepositare il proprio fascicolo di primo grado se intende fondare l'impugnazione su quei documenti. Non esiste un principio di immanenza della prova documentale che costringa il giudice d'appello a cercare i documenti nel fascicolo d'ufficio se la parte è rimasta inerte. Inoltre, le prove testimoniali non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate. L'Impresa Appaltatrice perde il ricorso e deve pagare le spese di giudizio.
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