Una Lavoratrice ha richiesto l'inquadramento nelle mansioni superiori come quadro direttivo e le relative differenze retributive da un'Azienda di Riscossione. Ha sostenuto di aver svolto attività complesse, inclusa la rappresentanza legale e la gestione autonoma di pratiche. I giudici di merito hanno respinto la sua domanda, ritenendo che non avesse soddisfatto i requisiti contrattuali per la qualifica superiore, in particolare la gestione di un numero minimo di dipendenti o l'esercizio di poteri negoziali. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo che i criteri del C.C.N.L. sono alternativi, ma la Lavoratrice non ha provato la necessaria responsabilità funzionale o i poteri negoziali verso terzi.
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