Due condomini hanno richiesto al Tribunale la nomina amministratore giudiziario per il proprio condominio. A seguito del rigetto, la Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il loro reclamo, condannandoli a pagare le spese legali. I condomini si sono rivolti alla Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento sulla nomina amministratore giudiziario non è impugnabile in Cassazione, in quanto atto di volontaria giurisdizione non definitivo. Tuttavia, la Corte ha accolto il ricorso sulle spese: trattandosi di una procedura non contenziosa finalizzata alla tutela dell'interesse comune, non si applica il principio di soccombenza. Di conseguenza, i condomini non devono pagare le spese legali del giudizio di reclamo.
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