Una società agricola ha presentato appello contro il rigetto di un'opposizione in una procedura di vendita immobiliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per Cassazione inammissibile per gravi vizi di forma, in quanto redatto in modo confuso e frammentario, in violazione del principio di specificità richiesto dall'art. 366 c.p.c. La decisione ha comportato pesanti sanzioni economiche per la ricorrente, inclusa una condanna per lite temeraria.
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